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3 Settembre 2019Nello svolgimento della propria attività professionale, un geologo può imbattersi in contenziosi civili e penali, oltre che deontologici dato che la libera professione del geologo prevede una serie di responsabilità prescritte all’ interno del Codice Deontologico e da numerose normative vigenti.
A seconda dei casi, un geologo può essere chiamato al risarcimento dei danni derivanti dalle proprie attività, o in casi peggiori, deve rispondere in sede penale dei reati al proprio ruolo di perito, consulente o libero professionista.
Esistono diversi casi dovuti alla scarsa presa di responsabilità, come lo scandalo avvenuto nel 9 ottobre 1963 in Friuli Venezia-Giulia sulla grande frana del Vajont. Tale scandalo ha portato ad una catastrofe mondiale, culminato con la perdita di numerosissime vite umane, che è tutta ora sotto studi da parti di geologi e altri professionisti.
Tale immagine fa riflettere di come la responsabilità da parte del geologo sia essenziale e tutte le norme vigenti presenti in Italia impediranno il verificarsi di queste catastrofi. Infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore dei 55 anni dal disastro del Vajont, ha definito la causa come una “mancanza di responsabilità e di equilibrio ambientale”.
Responsabilità deontologiche del geologo
Il geologo che svolge la libera professione, iscritto regolarmente all’ albo professionale, deve rispettare il codice deontologico dettato dal Consiglio Nazionale dei Geologi di seguito verranno riportati alcuni punti.
E’ obbligatorio manetenere il segreto professionale durante lo svolgimento della professione, ed è resposabile della propria opera di realizzazione. Tuttavia, è’ importante avere una buona relazione e comportamento con i colleghi e professionisti di altre discipline.
Per quanto riguarda i parametri tariffari da parte del geologo che esercita attività professionale sia individuali che societari, determina i propri compensi basati sulla difficoltà dell’opera o del progetto in questione, in base all’urgenza del progetto oppure potrebbe dipendere dalla complessità del lavoro interfacciato con altri professionisti di diversa categoria.
Il geologo deve svolgere attività di sua competenza senza abusare di incarichi non a lui competenti, altrimenti si rischierebbe di incorrere a sanzioni pesanti.
Il geologo, deve aggiornare, perfezionare e migliorare le proprie competenze annualmente tramite la partecipazioni di convegni e congressi organizzate dall’albo professionale a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Le norme precedentemente citate vengono applicate al geologo professionista iscritto alla “sezione A” o alla “sezione B” dell’albo professionale, ovviamente tali norme vengono anche applicate al geologo che svolge il lavoro all’interno della Comunità Europea o all’estero a meno che non si debba rispettare altre norme vigenti nei paesi ospitanti; anche i geologi non italiani sono tenuti a rispettare tali regole.
Infine, il geologo non può essere assunto in più società professionali altrimenti incorrerebbe a sanzioni e anche la rimozione dall’albo professionale di appartenenza.
Responsabilità civile e penale del geologo
Il geologo professionista può essere chiamato a rispondere in sede civile o penale, in funzione del ruolo esercitato o del reato contestato.
Da un punto di vista di civile, una prima responsabilità scaturisce dall’inadempiemento di obblighi negoziali mentre una seconda è legata ad una condotta che ha causato un danno ingiusto in circostanze estranee a previsioni contrattuali (art. 2043 c.c.). nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità del professionista ha natura tipicamente contrattuale ed è regolato dagli articoli riguardanti le prestazioni d’opera intellettuale.
A queste norme si affiancano questioni più specifiche, che riguardano le responsabilità del geologo e del geotecnico nello svolgimento delle su funzioni di iscritto all’albo professionale. Un esempio è dato dal paragrafo 2.2, capitolo 6 delle NTC2018.
Per “tamponare” i rischi professionali, che possono rivelarsi gravi, la soluzione più scontata e più praticata è quella della copertura assicurativa. Non a caso, anche per tutelare i terzi da professionisti insolventi, è stata istituita la Legge n. 148/2011, effettiva dal 15 agosto 2014, che introduce l’obbligo – per tutti gli iscritti ad un Albo professionale – di stipulare una polizza assicurativa.
La responsabilità penale insorge quando un professionista è responsabile di un fatto o di un atto individuato come reato dal Codice Penale. La responsabilità penale, contrariamente a quella civile, è strettamente personale (art. 27 della Costituzione Italiana).
Come detto in precedenza, le responsabilità dipendono dal ruolo ricoperto dal professionista. Ad esempio, se il geologo professionista, ricopre il ruolo di consulente tecnico di ufficio (CTU), può andare incontro – assumendo la funzione di pubblico ufficiale – ai sensi dell’art 357 c.p. a reati collegati ai pubblici ufficiali: peculato, corruzzione, concussione e abuso d’ufficio.
Se il consulente presta dichiarazioni mendaci, ad esempio dichiara falsamente l’edificabilità di una zona, è chiamato a rispondere del delitto di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), punibile con la reclusione da due a sei anni e con l’interdizione dalla professione.
Infine bisogna evidenziare che l’art. 64 comma 2° del codice di procedura civile, elenca una serie di responsabilità attribuibili al CTU per colpa grave che sono punibili con l’arresto e con l’arresto fino ad un anno o con un’ammenda pari a circa 10000 €.
Approfondimenti
Per approfondire l’argomento trattato in questo post sono consigliati i seguenti testi:
Il presente articolo è stato scritto dal collega Fabrizio Filipello