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Le terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo non sono altro che suolo derivante da attività finalizzate alla realizzazione di una opera tra le quali: scavi legati alle fondazioni, trincee e sbancamenti; perforazioni, trivellazioni, palificazioni e consolidamento; opere infrastrutturali e rimozione di opere in terra (Pizzi, 2017).

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Tuttavia, le terre e rocce da scavo possono contenere calcestruzzo, bentonite, PVC e vari addittivi utilizzati per effettuare lo scavo o trivellazioni. Inoltre, è importante valutare che non siano presenti sostanze inquinanti, per cui è necessario rispettare delle soglie di contaminazione – CSC.

Le terre e rocce da scavo sono soggette a procedure di gestione differente in base alla dimensione dei cantieri e tali materiali possono essere qualificate come sottoprodotti o rifiuti. Le terre rocce da scavo (TRS) devono soddisfare dei requisiti indicati, tra i quali:

  • Devono essere generate durante la realizzazione di una opera, in quanto rappresentano un prodotto secondario ricavato;
  • Conformi al Piano di Utilizzo;
  • Utilizzabili direttamente senza nessun trattamento chimico e biologico;
  • Soddisfare i requisiti ambientali in termini di sicurezza ed inquinamento;

In seguito, per un corretto uso, è necessario effettuare delle setacciature in modo da eliminare degli elementi indesiderati o materiali antropici; ridurre la granulometria per aumentare la compattazione del materiale e favorire le caratteristiche idrogeologiche e geotecniche; e infine, stendere il materiale su uno stelo in modo che possa asciugare prima dell’utilizzo e favorire i processi di biodegradazione e di deumidificazione. Il contenuto di materiale antropico presente nei sottoprodotti non deve superare il 20% in peso del volume totale e i ciottoli più grandi di 2 cm saranno eliminati.

Norme sulle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo, sono dei materiali di “scarto” che vengono impiegati come sottoprodotti per la realizzazione di opere ingegneristiche. Tali materiali, sono regolamentati da diverse leggi da circa una quindicina di anni: dal D.Lgs 152/2006, la Legge n° 161/ 2012 fino ad arrivare alla emanazione di una nuova normativa che comprende tutte le terre e rocce da scavo che è il D.P.R 13 giugno 2017 n°120.

Lo scopo di quest’ultimo intervento giuridico è quello di semplificare l’intera legge vigente per le terre e rocce da scavo, minimizzandola in un unico testo.

Gestione dei sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo posso anche non essere utilizzate immediatamente ma venire conservate in depositi prima del loro utilizzo. Tale deposito può essere il sito stesso di produzione oppure trasportato in siti di deposito definiti “siti di deposito intermedi” (Pizzi, 2017).

Una volta depositato il materiale sarà opportuno catalogare il sottoprodotto, indicando la quantità depositata e gli aspetti fisici generali del materiale.

Trasporto dei sottoprodotti

Il trasporto delle terre deve essere accompagnato da un documento, al di fuori del sito di produzione, che è il Documento di Trasporto (DDT). Tale documento deve essere consegnato al trasportatore, uno al destinatario e infine una terza coppia per il produttore del materiale e deve essere disponibile per circa 3 anni per un eventuale controllo da parte della autorità.

Terre e rocce da scavo come rifiuti

Tale utilizzo di materiali come rifiuti è definito come “ raggruppamento di rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta al fine del trasporto dei detti rifiuti in un impianto di trattamento nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” (Pizzi, 2017).

Si riscontra, che le modalità di gestione dei rifiuti “ devono essere raccolti, ed avviate alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo una delle seguenti normative scelte dal produttore di rifiuti” (Pizzi, 2017):

  • Con cadenza trimestrale;
  • La quantità di rifiuti supera un totale di 30 m3 di cui 10 m3 di materiale altamente pericoloso; e se non sono presenti rifiuti tossici, il deposito non deve superare un anno solare. L’articolo 183 del D.P.R. 120/2017 definisce in dettaglio la gestione dei rifiuti tenuti nel deposito.

Terre e rocce da scavo in siti soggetti a bonifica

Le TRS possono essere prelevate anche nei suoli in cui sia presente una bonificazione in corso da parte dei geologi purchè vengano rispettate le norme vigenti in materia (art. 25 del D.P.R. 120/2017).

In seguito, per precauzione vengono prelevati due o tre campioni di suolo ed esaminati e devono rispettare i valori di soglia del contaminazione o ai valori di fondo del suolo originario.

Per cosa vengono usate le terre e rocce da scavo?

I materiali possono essere impiegati per la realizzazione di rilevati stradali, facendo riferimento alla normativa “UNI10006:202” (Pizzi, 2017).

Tali materiali, devono possedere certe caratteristiche ingegneristiche e geotecniche, come ad esempio, buono addensamento tra i granuli, maggiori punti di contatto al fine di avere un materiale adeguato e resistente nel tempo.

Tuttavia, le terre devono essere esenti di sostanza organica, vegetali e da elementi solubili.

Approfondimenti

Per approfondire l’argomento trattato in questo post sono consigliati i seguenti testi:

Il presente articolo è stato scritto dal collega Fabrizio Filipello

Antonio Nirta
Antonio Nirta
Geologo classe '86, laureato in Scienze e Tecnologie Geologiche all'Università di Pisa. Oltre a fare divulgazione geologica, svolgo la libera professione di geologo ed insegno Matematica e Scienze. Adoro la scienza, la tecnologia e la fotografia. Lettore appassionato dei romanzi fantasy e dei romanzi storici, ho un debole per la pizza e tifo Juve.

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